Chi vende criptovalute in Italia mette in conto l’imposta sulle plusvalenze. In Svizzera la situazione è più favorevole, ma meno semplice di quanto si legga nei forum. «Le crypto non si tassano» è vero solo a metà: la plusvalenza di un privato non è effettivamente imposta. In compenso, il Cantone vuole sapere ogni anno quanto valgono i vostri coin, e tutto ciò che vi rendono conta come reddito.
Questa guida spiega come l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e i Cantoni tassano le criptovalute – dal bitcoin custodito su un wallet hardware fino alle ricompense di staking. Come compilare concretamente il modulo lo trovate nella guida Dichiarazione crypto.
Le criptovalute sono esentasse in Svizzera?
Le plusvalenze sì, le criptovalute nel loro insieme no. Nel suo documento di lavoro sulle criptovalute, l’AFC equipara fiscalmente bitcoin, ether e gli altri token di pagamento alle valute estere. Comprare e vendere nell’ambito della sostanza privata genera utili in capitale esenti – o, rovescio della medaglia, perdite non deducibili (art. 16 cpv. 3 LIFD). Lo stesso vale se scambiate una criptovaluta con un’altra o se vendete le crypto in franchi: la vendita in sé non fa scattare alcuna imposta per un privato.
In Svizzera non c’è un’imposta forfettaria sulle plusvalenze crypto né un’aliquota specifica. Entrano invece in gioco tre meccanismi:
- Imposta sulla sostanza sul saldo di fine anno – ogni anno, che negoziate o no.
- Imposta sul reddito sui rendimenti: staking, interessi da prestito, airdrop, mining e salario in criptovalute.
- Imposta sul reddito sulle plusvalenze – ma solo se l’autorità vi considera commercianti professionali.
Imposta sulla sostanza: conta il 31 dicembre
Le criptovalute fanno parte della sostanza mobiliare e sono soggette all’Imposta annua di Cantone e Comuni sulla sostanza netta, cioè tutti i beni meno i debiti, al 31 dicembre. cantonale. Determinante è il valore venale alla fine del periodo fiscale. Per le criptovalute più diffuse l’AFC fissa un valore fiscale ufficiale nel suo Elenco ufficiale dell’AFC con i valori di fine anno di titoli, valute e criptovalute, consultabile su ictax.admin.ch.: per fine 2025 erano 82, con il bitcoin a CHF 69’571.99. Se una criptovaluta non figura nel listino, vale il corso di fine anno di una piattaforma di negoziazione di riferimento. Se non esiste alcun corso, si dichiara il prezzo d’acquisto originario in franchi.
La Confederazione non preleva un’imposta sulla sostanza, i Cantoni sì – ognuno con la propria tariffa. Di solito c’è un importo esente o una soglia, poi aliquote progressive in per mille. In molti Cantoni la tariffa dà un’«imposta semplice» che Cantone e Comune moltiplicano poi per il proprio coefficiente. Alcuni esempi tratti dai fogli cantonali dell’AFC:
| Cantone | Esente | Tariffa per persona sola |
|---|---|---|
| Ticino | tutto, se la sostanza è sotto CHF 200’000 | dall’1 al 3 ‰ di base, più il Comune |
| Zurigo | primi CHF 81’000 | dallo 0,5 al 3 ‰ di imposta semplice, × moltiplicatori |
| Berna | tutto, se la sostanza è sotto CHF 100’000 | dallo 0,4 all’1,35 ‰ di imposta semplice, × moltiplicatori |
| Basilea Città | franchigia di CHF 75’000 | da CHF 4.50 a 7.90 per CHF 1’000 |
| Ginevra | deduzione di CHF 87’872 | progressiva, carico totale limitato |
In Ticino, oltre a questo minimo esente, la legge prevede un freno: su richiesta, le imposte cantonali e comunali su reddito e sostanza sono ridotte al 60 % del reddito imponibile complessivo. Ginevra conosce un tetto analogo. I valori di Zurigo e Ginevra valgono dal periodo fiscale 2026. Un esempio concreto per Basilea Città: una persona sola con CHF 300’000 in criptovalute è tassata, dopo la franchigia, su CHF 225’000 a CHF 4.50 per mille, ossia CHF 1’012.50 di imposta cantonale sulla sostanza all’anno. Per la vostra situazione usate il calcolatore fiscale dell’AFC.
Un aspetto che sorprende spesso: l’imposta segue il corso del giorno di riferimento, non il vostro prezzo di carico. Il valore fiscale di un bitcoin è sceso da CHF 85’926.49 (fine 2024) a CHF 69’571.99 (fine 2025), circa il 19 % in meno – e la base imponibile con lui. Se il corso vola a dicembre, pagate su quel valore alto, anche se a gennaio svanisce.
Imposta sul reddito: quando le criptovalute rendono
Detenere non genera reddito. Ricevere nuovi token come compenso, invece, è imponibile – al loro valore in franchi al momento dell’incasso:
- Blocco di criptovalute su una blockchain proof-of-stake per proteggere la rete, ricompensato con nuovi token.: secondo l’AFC, i compensi di un pool di staking sono reddito da sostanza mobiliare (art. 20 cpv. 1 LIFD). Chi opera come validatore viene inoltre esaminato sotto il profilo dell’attività lucrativa indipendente. Offerte e condizioni: vedi la guida Staking crypto in Svizzera.
- Prestiti (lending): il documento di lavoro non tratta espressamente gli interessi sui prestiti di criptovalute. Secondo le regole generali sui redditi da sostanza vanno dichiarati come reddito; nel dubbio chiedete all’autorità fiscale cantonale.
- Distribuzione gratuita di token, per esempio ai detentori di una certa criptovaluta o agli utenti di un protocollo.: imponibili al momento dell’attribuzione, al valore venale.
- Mining: il compenso è reddito imponibile, da attività indipendente se ne sono adempiuti i criteri generali.
- Salario in criptovalute: reddito da attività dipendente, da indicare nel certificato di salario (cifra 1 o 3) al valore in franchi al momento del versamento.
Sono deducibili i costi direttamente legati al conseguimento di questi rendimenti; non lo sono le spese di transazione per acquisti, riallocazioni o vendite. L’imposta preventiva del 35 % non si applica ai token di pagamento: l’AFC precisa che non ne sono oggetto. Le ricompense di staking si dichiarano quindi come redditi senza imposta preventiva.
Commerciante professionale: quando l’esenzione cade
Se la vostra attività va oltre la «semplice amministrazione» della sostanza privata, le plusvalenze diventano reddito da attività indipendente (art. 18 cpv. 2 LIFD). Per tracciare il confine l’AFC applica per analogia alle criptovalute la circolare n. 36 sul commercio professionale di titoli. Questa prevede una zona di sicurezza: se i cinque criteri seguenti sono adempiuti cumulativamente, l’autorità presume in ogni caso un’amministrazione privata della sostanza.
- Le criptovalute vendute sono state detenute almeno sei mesi.
- Il volume delle transazioni – somma di tutti gli acquisti e le vendite – non supera nell’anno cinque volte il valore di titoli e averi all’inizio del periodo fiscale.
- Gli utili realizzati rappresentano meno del 50 % del reddito netto.
- Gli investimenti non sono finanziati con capitale di terzi – oppure i redditi della sostanza superano i relativi interessi passivi.
- I derivati servono solo a coprire le proprie posizioni.
Esempio: con CHF 50’000 al 1° gennaio e CHF 400’000 di acquisti e vendite nell’anno superate di molto il quintuplo (CHF 250’000). Non siete per questo automaticamente professionali: l’autorità esamina allora tutte le circostanze, soprattutto volume, durate di detenzione, ricorso al credito e derivati speculativi. Per le criptovalute, i segnali più forti sono dunque future, trading a margine e contratti perpetui con leva. Anche i Cantoni hanno le loro sfumature: la prassi turgoviese, per esempio, chiede una detenzione di almeno un anno anziché sei mesi.
| Investitore privato | Commerciante professionale | |
|---|---|---|
| Plusvalenze | esenti | imposta sul reddito |
| Minusvalenze | non deducibili | deducibili se contabilizzate |
| Imposta sulla sostanza | valore fiscale al 31.12 | valore contabile determinante |
| AVS/AI/IPG sugli utili | nessuna | 10 %, scala decrescente sotto |
| Interessi passivi | fino al reddito + CHF 50’000 | deducibili senza limiti |
| Documentazione | saldi e rendimenti | contabilità o distinte |
Spesso si sottovalutano le assicurazioni sociali. Gli utili di un commerciante professionale sono reddito da attività indipendente, soggetto ai contributi AVS (8,1 %), AI (1,4 %) e IPG (0,5 %) – in totale il 10 %, con una scala decrescente per redditi annui inferiori a CHF 60’500 (secondo l’opuscolo 2.02).
Perdite, attacchi informatici e frasi di recupero perse
Poiché gli utili privati sono esenti, le perdite non sono deducibili. Vale anche per il fallimento di una piattaforma, un attacco informatico o una truffa crypto. L’unico effetto indiretto: l’imposta sulla sostanza si calcola sul valore più basso al 31 dicembre. Se avete perso in modo dimostrabile l’accesso a un wallet, chiarite la valutazione con l’autorità fiscale invece di ometterlo.
DeFi, NFT e token con diritti particolari
Il documento di lavoro dell’AFC tratta token di pagamento, d’investimento e di utilizzo, ma non i protocolli DeFi né gli NFT nel dettaglio. Valgono i principi generali: i token ricevuti come compenso – per esempio per fornire liquidità – sono reddito al momento dell’incasso. Un semplice scambio nella sostanza privata resta fiscalmente neutro. Gli NFT fanno parte della sostanza e si dichiarano al valore venale; chi crea e vende i propri NFT consegue un reddito.
Per i token d’investimento con diritti di credito o di partecipazione può applicarsi l’imposta preventiva: interessi sui token di debito e dividendi sui token di partecipazione vi sono soggetti, come per obbligazioni e azioni. Gli ETP crypto, infine, sono titoli e figurano nel listino con il numero di valore. Un caso a parte è il pilastro 3a: finpension e VIAC offrono prodotti bitcoin con un tetto massimo. Durante l’investimento non sono soggetti né all’imposta sulla sostanza né a quella sul reddito; si tassa solo il prelievo, con l’imposta sulle prestazioni in capitale.
Cosa cambia da un Cantone all’altro
Grazie all’armonizzazione fiscale, i principi sono ovunque gli stessi. Le differenze riguardano tariffe e deduzioni (vedi la tabella sopra), moduli e dettagli di prassi. Zugo e Argovia chiedono per esempio il codice «KR» per le criptovalute nell’elenco dei titoli, mentre Zurigo esige come prova un estratto del wallet al 31 dicembre. Anche i termini di consegna variano.
In Ticino si va oltre: la città di Lugano, con il suo Plan ₿, accetta il pagamento di tasse e imposte comunali in BTC o USDT, mentre il Cantone di Zugo accetta dal 2021 bitcoin ed ether per le imposte. Tutti i dettagli nella guida Pagare le tasse in bitcoin.
CARF: le piattaforme estere inizieranno a comunicare
Finora il fisco conosceva i conti presso piattaforme estere solo dalla vostra dichiarazione. Le cose cambiano con il Crypto-Asset Reporting Framework dell’OCSE: standard per lo scambio automatico di dati dei conti tra fornitori crypto e autorità fiscali di diversi Paesi., lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività. Kraken, Coinbase e altri fornitori in Stati partner trasmetteranno allora all’AFC i dati dei loro clienti svizzeri – e i fornitori svizzeri quelli dei clienti esteri.
- Giugno 2025
Il Consiglio federale adotta il messaggio e propone 74 Stati partner, tra cui tutti gli Stati UE e il Regno Unito.
- Sett. 2025
Il Parlamento approva le basi legali nella votazione finale.
- Gen. 2026
Entrano in vigore le modifiche allo scambio di informazioni sui conti finanziari (CRS); alcune cripto-attività diventano attività finanziarie.
- 2027
Secondo la SFI, il CARF è attuato dal 2027 con gli Stati partner approvati dal Parlamento.
Secondo la SFI, la Svizzera riceve dati crypto dall’estero solo con l’attuazione del CARF. Chi negli anni passati non ha dichiarato correttamente può rimediare con l’autodenuncia esente da pena: una volta nella vita si pagano solo il ricupero d’imposta e gli interessi di mora, senza multa – purché l’autorità non sia ancora a conoscenza dei fatti (art. 175 cpv. 3 LIFD).
Tenere bitcoin a lungo termine resta fiscalmente il caso più semplice: nessuna plusvalenza da tassare, si dichiara solo il saldo al 31 dicembre.
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